Omessa dichiarazione degli oneri per la sicurezza interni negli appalti di lavori

Published 29 Giugno 2015 13:52

Per gare indette prima della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2015 l’omessa specificazione nelle offerte per appalti di lavori dei costi per la sicurezza aziendale non costituisce causa di esclusione

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste con la sentenza n. 311 del 2015 è stato chiamato a pronunciarsi in relazione ad una gara d’appalto di lavori nella quale il secondo classificato si è doluto del fatto che la prima classificata, divenuta aggiudicataria, non fosse stata esclusa dalla gara per avere omesso di indicare specificatamente nella propria offerta l’ammontare dei costi per la sicurezza aziendale. Questo sul rilievo che l’Adunanza Plenaria, dirimendo una questione molto controversa in giurisprudenza, con la sentenza n. 3 del 2015 ha definitivamente statuito che anche nelle procedure relative ad appalti di lavori l’omessa specificazione dei costi interni di sicurezza configura un'ipotesi di mancato adempimento alle prescrizioni del Codice Contratti, come tale non sanabile con il potere di soccorso e sanzionabile con l’esclusione della concorrente dalla gara.
Il T.A.R. giuliano, preso atto del fatto che la pronuncia dell'Adunanza Plenaria è stata pubblicata una settimana dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nella gara in oggetto, ha rigettato il ricorso sul rilievo che nella fattispecie la concorrente prima classificata, data la situazione di incertezza giurisprudenziale sussistente al momento della presentazione dell’offerta, legittimamente era stata ammessa dalla stazione appaltante a specificare i costi della sicurezza interna facendo uso del c.d. soccorso istruttorio.

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