Nullità degli atti posti in essere in violazione del dictum di una precedente sentenza

Published 11 Gennaio 2016 16:57

Una volta che il T.A.R. ha statuito l’anomalia dell’offerta di una concorrente, non è possibile per la Stazione appaltante rimettere in discussione tale statuizione giurisdizionale ed aggiudicare l’appalto alla medesima concorrente

Come riportato sulla stampa, il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste con la sentenza n. 2 del 2016 è stato chiamato a pronunciarsi in merito alla gara d’appalto in relazione alla quale si era già pronunciato con la precedente sentenza n. 28/2015, con la quale aveva accertato e dichiarato l’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria prima classificata. In seguito a tale statuizione giurisdizionale era avvenuto che la Stazione appaltante aveva riattivato il subprocedimento di verifica dell’offerta di tale prima classificata, riammettendola a produrre nuove giustificazioni, concludendolo nel senso di ritenere congrua l’offerta e di aggiudicare nuovamente ad essa la gara d’appalto. Il secondo classificato ha, dunque, adìto il T.A.R., questa volta con un ricorso per ottemperanza, chiedendo di vedere accertato che la Stazione appaltante aveva agito in elusione e violazione del giudicato.
Il T.A.R. giuliano, in accoglimento del ricorso per ottemperanza, ha dichiarato la nullità degli atti posti in essere dalla Stazione appaltante in violazione del giudicato, statuendo che a seguito della precedente sentenza n. 28/2015 l’anomalia dell’offerta della prima classificata non era più suscettibile di essere messa in discussione, essendo divenuta cosa giudicata, e che alla Stazione appaltante residuava solo la discrezionalità in relazione alla valutazione dell’offerta della seconda classificata, prima di passare ad aggiudicare ad essa l’appalto.
Il T.A.R. ha, dunque, ordinato alla Stazione appaltante di conformarsi al giudicato e di decidere, entro un termine prestabilito e nell’ambito della discrezionalità residua, se aggiudicare la gara alla seconda classificata. Ha contestualmente previsto la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia della Stazione appaltante.

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