Illegittimità del giudizio di anomalia dell’offerta

Published 25 Gennaio 2016 09:46

A fronte di puntuali e precise giustificazioni fornite dalla concorrente la cui offerta si stata soggetta al subprocedimento di anomalia dell’offerta, il giudizio della Commissione di gara di ritenere tale offerta non congrua deve essere sorretto da adeguata motivazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste con la sentenza n. 575/2015 si è pronunciato sul ricorso proposto da una società, prima classificata nella graduatoria di una gara d’appalto, la quale si è vista escludere da tale gara in quanto la sua offerta, sottoposta al subprocedimento di verifica dell’anomalia, è stata ritenuta dalla Commissione di gara non congrua. E ciò nonostante che la concorrente stessa avesse prodotto diffuse e puntuali giustificazioni durante tutto il corso del procedimento di verifica dell’offerta.
Il T.A.R. giuliano, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato l’illegittimità della decisione della Commissione di gara di ritenere anomala l’offerta della ricorrente. Ad avviso del T.A.R., infatti, tale giudizio è risultato irragionevole e comunque “non sorretto da valutazioni particolarmente diffuse e analitiche” le quali, invece, considerate anche le diffuse giustificazioni prodotte, “avrebbero dovuto essere quanto mai puntuali e precise”.
Il T.A.R. ha, dunque, ordinato alla Stazione appaltante di rieditare il procedimento di gara dal punto in cui era stato inciso dalla illegittimità viziante il subprocedimento di anomalia dell’offerta.

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