Limite di sei ore continuative di lavoro al giorno

Published 22 Aprile 2013 14:40

Indipendentemente dalle previsioni della lex specialis, il superamento del limite di sei ore continuative di lavoro al giorno in assenza di un contratto collettivo derogatorio è causa di esclusione dalla gara d’appalto

Con la sentenza n. 123 del 2013 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento si è pronunciato in merito alla legittimità della gara d’appalto indetta dal Comune di Trento per l’affidamento dei servizi bibliotecari comunali.

A fronte del ricorso presentato dalla seconda classificata in gara, mirante ad ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione del servizio, la ditta aggiudicataria ha a sua volta promosso ricorso incidentale ‘paralizzante’ per tre distinti motivi.

Il Tribunale, ritenuto di esaminare prioritariamente il ricorso incidentale, lo ha accolto nella parte in cui era diretto a censurare l’offerta della seconda classificata per violazione dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2003 prescrivente il limite di sei ore continuative dei dipendenti.

Il sopra richiamato D.Lgs. consente delle deroghe al limite massimo di orario continuativo di lavoro solo mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

I Giudici, dunque, una volta appurata la mancanza al momento di presentazione della offerta della seconda classificata di un contratto collettivo derogatorio, hanno accolto il ricorso incidentale confermando l’esclusione della seconda classificata in gara e per l’effetto hanno dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso principale.

Il Consiglio di Stato, pronunciatosi con la sentenza n. 1177 del 2014, ha confermato le statuizioni del Giudice di prime cure, precisando che è irrilevante il fatto che la lex specialis di gara non abbia espressamente richiesto la produzione da parte dei concorrenti dell’accordo sindacale derogatorio per poter giustificare un orario di lavoro superiore alle sei ore continuative: trattasi, infatti, di un requisito essenziale ed inderogabile, previsto da norme imperative di legge e, dunque, applicabili anche in assenza di un esplicito richiamo ad esse. Il Supremo Organo di Giustizia amministrativa ha, inoltre, precisato che le regole della lex specialis di gara devono essere sempre interpretate alla stegrua dei generali criteri ermeneutici previsti in materia negoziale, in modo da dar loro sempre un significato conforme alla legge.

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