Bando di gara per costituzione società mista - Condizioni da rispettare

Published 15 Febbraio 2013 14:31

Nel bando di gara per la costituzione di una società mista pubblico – privata vanno puntualmente precisate le attività operative da affidare alla stessa ed una preventiva previsione di spesa

Il T.A.R. Lombardia, chiamato a pronunciarsi in merito ad una procedura di gara indetta per la costituzione di una società mista pubblico – privata per la gestione dei servizi energetici (ES.Co.), con la sentenza n. 2911 del 2012 ha innanzitutto precisato che per poter procedere all’affidamento diretto di lavori o servizi ad una società a partecipazione mista è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni:

- che la sua costituzione sia espressamente autorizzata dalla legge;
- che il socio privato sia scelto in base alla sua capacità organizzativa e con pubblica gara;
- che la nuova società operi in via prevalente a favore dell’autorità pubblica;
- che sia definito puntualmente l’oggetto dei servizi o dei lavori da svolgere entro un certo termine.

Nella sentenza sopra citata, il T.A.R. lombardo ha innanzitutto rilevato che nella lex specialis di gara mancava qualsivoglia precisa indicazione sulle concessioni da affidare alla costituenda società, compromettendo in tal modo il diritto degli operatori economici privati interessati al partenariato di valutare consapevolmente e preventivamente se presentare o meno la loro offerta.

Lo stesso T.A.R. ha, altresì, precisato che la mancanza della necessaria puntualizzazione delle attività da affidare alla società mista non può essere sanata ‘a posteriori’, ossia una volta intervenuta l’aggiudicazione del contratto, poiché ciò si tradurrebbe in una illegittima alterazione postuma delle condizioni di gara.

Il T.A.R. ha aggiunto che nella fattispecie la eccessiva genericità dell’oggetto dell’appalto sarebbe rinvenibile anche in relazione al profilo economico, mancando nella lex specialis una iniziale previsione di spesa da parte della Stazione appaltante. Una previsione di massima è, infatti, essenziale sia per comprendere la quantità degli investimenti necessari da effettuare, sia per riuscire a stimare la durata della società.

Sulla base dei sopra detti profili, dunque, il T.A.R. ha annullato l’intera gara con la motivazione che la selezione del socio privato sarebbe stata rimessa, in assenza di criteri trasparenti, certi e predeterminati, ad una totale discrezionalità della Stazione appaltante.

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